Art. 1

In vigore dal 3 feb 2020
La Romania non può ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin o imidacloprid per l’uso su Brassica napus contro gli organismi nocivi Phyllotreta spp o Psylliodes spp.
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