Art. 1
In vigore dal 23 gen 2020
La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:
(1)
l’ è così modificato:
a)
il primo comma è così modificato:
i)
la lettera (c) è soppressa;
ii)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
l’apparecchio denominato «gmSCAN» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell’allegato;»;
iii)
è aggiunta la seguente lettera j):
«j)
l’apparecchio denominato «OptiScan TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 10 dell’allegato.»;
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:
a)
in cui il numero di macellazioni non supera 700 suini la settimana in media annua; e
b)
aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 50 capi l’ora.»;
(2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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