Art. 1

In vigore dal 23 gen 2020
La decisione 2009/11/CE è modificata come segue: (1) l’ è così modificato: a) il primo comma è così modificato: i) la lettera (c) è soppressa; ii) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) l’apparecchio denominato «gmSCAN» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell’allegato;»; iii) è aggiunta la seguente lettera j): «j) l’apparecchio denominato «OptiScan TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 10 dell’allegato.»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli: a) in cui il numero di macellazioni non supera 700 suini la settimana in media annua; e b) aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 50 capi l’ora.»; (2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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