Art. 4
Questioni finanziarie correlate
In vigore dal 22 gen 2020
Questioni finanziarie correlate
1. In deroga a quanto previsto al terzo sottoparagrafo dell’, paragrafo 1, della decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) (5) i saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 27 febbraio 2020, sono calcolati sulla base dello schema di capitale valido a partire dal 1o febbraio 2020, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 gennaio 2020. Per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare tali importi, come descritto nell’, paragrafo 5, della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN con data di valuta 1o febbraio 2020.
2. In relazione al periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020, il reddito monetario delle BCN dell’area dell’euro è ripartito e distribuito conformemente alle ponderazioni valide al 31 gennaio 2020.
3. I profitti o le perdite netti della BCE, a seconda del caso, per l’esercizio finanziario 2020, sono ripartiti sulla base delle ponderazioni valide il 1o febbraio 2020.
4. Tutte le distribuzioni provvisorie del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro e/o del reddito della BCE derivante da titoli per l’anno 2020 sono ripartite sulla base delle ponderazioni valide il 1o febbraio 2020.
5. Nel caso in cui la BCE concluda l’esercizio finanziario 2020 in perdita, la BCE compensa le perdite contro:
a)
i fondi liberati dal fondo di riserva generale della BCE;
b)
il reddito monetario delle BCN tra il 1o febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC;
c)
il reddito monetario delle BCN tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto del SEBC;
6. Qualora il reddito monetario delle BCN messo in comune tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 debba essere trasferito alla BCE per coprire le sue perdite per l’anno, sono effettuati pagamenti di natura compensativa in aggiunta ai pagamenti di cui agli . Ciascuna BCN dell’area dell’euro la cui ponderazione aumenti il 1o febbraio 2020 effettua il pagamento alla BCE, e la BCE effettua il pagamento a ciascuna BCN dell’area dell’euro la cui ponderazione diminuisca il 1o febbraio 2020. I pagamenti di natura compensativa sono calcolati come segue: il reddito monetario complessivo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 trasferito alla BCE per coprire le sue perdite è moltiplicato per la differenza assoluta tra la ponderazione della relativa BCN dell’area dell’euro al 31 gennaio 2020 e la sua ponderazione con effetto dal 1o febbraio 2020 e il risultato è diviso per 100. Gli interessi maturano sui pagamenti di natura compensativa relativi al reddito monetario delle BCN tra il 1o gennaio 2021 e la data in cui tali pagamenti sono effettuati.
7. I pagamenti di natura compensativa aggiuntivi riguardanti il reddito monetario delle BCN come descritti nel paragrafo 6, così come i pagamenti degli interessi su di essi maturati, sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l’esercizio finanziario 2020.
Storico versioni
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