Art. 1

Definizioni

In vigore dal 22 gen 2020
Definizioni Ai fini della presente decisione: a) per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l’insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 gennaio 2020, aggiungendo o sottraendo i profitti o le perdite netti accumulati dalla BCE, a seconda del caso, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, oltre al valore complessivo dei mezzi propri, il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi finanziari; b) per «data di trasferimento» si intende il 28 febbraio 2020; c) «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» come definito nell’, lettera c), della decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea (BCE/2014/57 (4) d) «reddito della BCE derivante da titoli» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dai titoli» come definito nell’, lettera d) della decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57).
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