Art. 1

In vigore dal 21 gen 2020
L'articolo 4 della decisione (UE) 2019/274 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista all'articolo 185, terzo comma, dell'accordo ne informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio anteriormente al 28 gennaio 2020.».
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