Art. 1
In vigore dal 19 dic 2019
1. Lo Stato membro il cui membro nazionale è stato eletto presidente di Eurojust e per tale motivo ha distaccato un'altra persona all'ufficio nazionale e che ha diritto a chiedere al collegio di Eurojust ("collegio") una compensazione per detta altra persona a norma dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1727, include nella domanda le seguenti informazioni:
a)
decisione dello Stato membro interessato relativa al distacco della persona in questione;
b)
giustificazione della necessità di rafforzare l'ufficio nazionale a motivo dell'aumento del carico di lavoro;
c)
informazioni dettagliate sullo stipendio lordo mensile nazionale della persona distaccata;
d)
informazioni dettagliate su eventuali spese di vitto ed alloggio e altre spese associate corrisposte alla persona distaccata a norma della legislazione nazionale;
e)
estremi del conto su cui deve essere trasferita la compensazione.
2. Lo Stato membro interessato trasmette la domanda di compensazione al collegio entro sei mesi dalla decisione relativa al distacco della persona in questione.
Storico versioni
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