Art. 1

In vigore dal 19 dic 2019
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per le regole in materia di origine si basa sul progetto di comunicazione del comitato per le regole in materia di origine accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato per le regole in materia di origine possono concordare modifiche tecniche di lieve entità al progetto di comunicazione.
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