Art. 1
In vigore dal 19 dic 2019
La posizione da adottare a nome dell'Unione durante la prima riunione del comitato misto istituito dall'articolo 17 dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, in relazione all'adozione del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Modifiche minori al progetto di decisione del comitato misto possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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