Art. 1

In vigore dal 19 dic 2019
L'allegato XV dell'accordo è così modificato: 1) l'allegato XV-A è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione; 2) all'allegato XV-B, nell'elenco dei prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata, la voce con il codice NC 2012 0809 29 00 e la descrizione del prodotto "Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)" è soppressa; 3) all'allegato XV-C i volumi limite per le seguenti categorie di prodotti sono modificati come segue: a) per la categoria di prodotti 6 ("Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento"), nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo "75 000" è sostituito dal quantitativo "150 000"; b) per la categoria di prodotti 7 ("Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo"), nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo "70 000" è sostituito dal quantitativo "100 000"; c) per la categoria di prodotti 8 ("Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco"), nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo "130 000" è sostituito dal quantitativo "250 000"; d) per la categoria di prodotti 10 ("Cereali trasformati"), nella colonna denominata "Volume limite (in t)", il quantitativo "2 500" è sostituito dal quantitativo "5 000"; 4) all'allegato XV-D nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) la quarta colonna, intitolata "Categoria", è modificata come segue: a) tutti i riferimenti a "Contingente tariffario 1 (4 000 t)" sono sostituiti da "Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t)"; b) tutti i riferimenti a "Contingente tariffario 2 (4 000 t)" sono sostituiti da "Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t)"; c) tutti i riferimenti a "Contingente tariffario 3 (1 000 t)" sono sostituiti da "Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t)"; d) tutti i riferimenti a "Contingente tariffario 5 (5 400 t)" sono sostituiti da "Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t)";
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