Art. 1
Norme per il calcolo degli obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE
In vigore dal 17 dic 2019
Norme per il calcolo degli obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE
1. Il peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comunicati come preparati per il riutilizzo è il peso degli interi apparecchi divenuti rifiuti e dei componenti dei RAEE che, a seguito di operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento.
Qualora i componenti siano preparati per il riutilizzo, solo il peso del componente stesso è comunicato come preparato per il riutilizzo.
Qualora interi apparecchi siano preparati per il riutilizzo e il peso dei componenti sostituiti da nuovi componenti durante il processo di preparazione per il riutilizzo sia inferiore al 15 % del peso totale dell’apparecchio, è comunicato come preparato per il riutilizzo il peso totale dell’apparecchio.
Gli apparecchi e i componenti che sono separati negli impianti di trattamento dei RAEE e sono destinati al riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento sono, del pari, comunicati come preparati per il riutilizzo.
2. Il peso dei RAEE immessi in un impianto di riciclaggio è il peso dei materiali derivanti dai RAEE che, dopo trattamento adeguato in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, sono immessi in un’operazione di riciclaggio nella quale i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze che non sono rifiuti.
Attività preliminari tra cui la cernita, lo smontaggio, la frantumazione o altro trattamento preliminare volto a rimuovere i materiali di rifiuto che non sono destinati alla successiva ritrasformazione non sono da considerarsi riciclaggio.
I punti in cui si ritiene che determinati materiali di rifiuto derivanti dai RAEE siano immessi nell’operazione di riciclaggio sono specificati nell’allegato I. Qualora i materiali di rifiuto non siano più rifiuti a seguito di un trattamento preliminare nei punti indicati nell’allegato I, il quantitativo di tali materiali è incluso in quello dei RAEE comunicati come riciclati.
Qualora un impianto di riciclaggio effettui un trattamento preliminare, il peso dei materiali rimossi nel corso del trattamento preliminare che non sono riciclati non è incluso nella quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati da tale impianto e non è preso in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.
3. Il peso dei RAEE comunicati come recuperati comprende la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, compreso il recupero di energia.
4. Il peso dei RAEE comunicati come trattati in un dato Stato membro non comprende il peso dei RAEE cerniti e depositati in tale Stato membro prima della loro esportazione verso un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione a fini di trattamento.
5. Il peso dei RAEE comunicati da uno Stato membro come trattati in un altro Stato membro o come trattati fuori dall’Unione comprende le quantità di RAEE costituiti da apparecchi interi che sono divenuti rifiuti e sono, rispettivamente, inviati in un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione per essere bonificati, smontati, frantumati, riciclati o recuperati. Tale peso non comprende le quantità relative alle esportazioni di materiali derivanti dal trattamento dei RAEE effettuato nello Stato membro che trasmette la comunicazione.
6. Qualora i RAEE siano inviati per il trattamento in un altro Stato membro o siano esportati per il trattamento in un paese terzo in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2012/19/UE, solo lo Stato membro che ha raccolto e inviato o esportato i RAEE per il trattamento può prenderli in considerazione ai fini degli obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.
7. Gli Stati membri possono avvalersi delle stime circostanziate di cui all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE, ai fini del calcolo della percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e dai componenti dei RAEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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