Art. 2
In vigore dal 9 dic 2019
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all' è a cura del SEESAC, in coordinamento, se del caso, con il responsabile della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco.
3. Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le modalità necessarie con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS), che agisce per conto del SEESAC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:2111:oj#art-2