Art. 9

Partecipazione di Stati terzi

In vigore dal 9 dic 2019
Partecipazione di Stati terzi 1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAM RCA, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Repubblica centrafricana, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell'EUAM RCA. 2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAM RCA hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione EUAM RCA. 3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori. 4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAM RCA.
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Partecipazione di Stati terzi (Art. 9 Decisione (UE) 2019/2110) — Testo vigente | Portale Normativo