Art. 2

In vigore dal 5 dic 2019
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’accordo in forma di scambio di lettere (5).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:2145:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2019/2145 — Testo vigente | Portale Normativo