Art. 1

In vigore dal 5 dic 2019
1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per modificare l’accordo internazionale sullo zucchero del 1992. 2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
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