Art. 2

In vigore dal 29 nov 2019
Le seguenti combinazioni di tipi/modelli di aeromobile sono esentate fino al 5 febbraio 2022 dal rispetto dei requisiti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 29/2009: a) le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 5 febbraio 2020 o successivamente a tale data; b) le combinazioni di tipi/modelli di aeromobile elencate nell’allegato III.
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Art. 2 Decisione (UE) 2019/2012 — Testo vigente | Portale Normativo