Art. 1
Modifiche
In vigore dal 28 nov 2019
Modifiche
La decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è modificata come segue:
1.
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Accantonamento per rischi finanziari
Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per rischi finanziari. Il Consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.»;
2.
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Azioni negoziabili
La contabilizzazione delle azioni negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 11 dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»;
3.
è inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Fondi di investimento negoziabili
La contabilizzazione dei fondi di investimento negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 11 bis dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»;
4.
l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione;
5.
l’allegato III è sostituito dall’allegato II alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:2215:oj#art-1