Art. 1

Modifiche

In vigore dal 28 nov 2019
Modifiche La decisione (UE) 2016/2247 (BCE/2016/35) è modificata come segue: 1. l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Accantonamento per rischi finanziari Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per rischi finanziari. Il Consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.»; 2. l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Azioni negoziabili La contabilizzazione delle azioni negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 11 dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»; 3. è inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Fondi di investimento negoziabili La contabilizzazione dei fondi di investimento negoziabili avviene secondo le modalità stabilite nell’articolo 11 bis dell’Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).»; 4. l’allegato I è sostituito dall’allegato I alla presente decisione; 5. l’allegato III è sostituito dall’allegato II alla presente decisione.
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Modifiche (Art. 1 Decisione (UE) 2019/35) — Testo vigente | Portale Normativo