Art. 1

In vigore dal 28 nov 2019
1.   L’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero autorizza l’ingresso nell’Unione delle partite di prodotti di origine animale, definiti all’, punto 4, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo, se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) la partita è accompagnata dal certificato o documento ufficiale originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione, o dal suo equivalente elettronico inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC), stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, o da una sua copia autenticata; b) la partita è accompagnata da una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente del luogo di destinazione nell’Unione, a conferma del fatto che acconsente a ricevere la partita, e indicante il luogo di destinazione per il suo ritorno nell’Unione; c) la partita è accompagnata da uno dei documenti che seguono, indicanti il motivo per cui non è stata ammessa nel paese terzo, ove applicabile il luogo e la data di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo e le seguenti informazioni: i) nel caso di contenitori o imballaggi con un sigillo originale intatto, una dichiarazione rilasciata dall’operatore responsabile della partita attestante che il trasporto ha avuto luogo in condizioni adeguate per il tipo di prodotti di origine animale e che il contenuto della partita non è stato alterato durante il trasporto; ii) una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo attestante che le prescrizioni di cui alla lettera d) sono state soddisfatte; d) se i prodotti di origine animale sono stati scaricati in un paese terzo, l’autorità competente o un’altra autorità pubblica del paese terzo ha attestato che: i) i prodotti di origine animale non hanno subito alcuna manipolazione diversa dallo scarico, dal magazzinaggio e dal ricarico nel paese terzo; ii) durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico nel paese terzo sono state adottate misure efficaci per evitare la contaminazione dei prodotti di origine animale con agenti patogeni che causano le malattie animali trasmissibili elencate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE; iii) il luogo di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo non è stato soggetto a restrizioni dei movimenti connesse alla sanità animale a motivo delle malattie animali trasmissibili elencate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico nel paese terzo. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui la documentazione prevista da tale disposizione non sia stata rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di esportazione, l’origine della partita è confermata in un altro modo in base agli elementi di prova documentali presentati dall’operatore responsabile della partita. 3.   L’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero controlla il trasporto e l’arrivo al luogo di destinazione della partita dei prodotti di origine animale in conformità agli del regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione.
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Art. 1 Decisione (UE) 2019/2098 — Testo vigente | Portale Normativo