Art. 1

Organismi geneticamente modificati e identificatori unici

In vigore dal 28 nov 2019
Organismi geneticamente modificati e identificatori unici Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, sono assegnati i seguenti identificatori unici conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004: a) l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9; b) l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9; c) l'identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 × DAS-40278-9; d) l'identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato NK603 × DAS-40278-9.
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