Art. 6

Controllo dell’eliminazione graduale

In vigore dal 28 nov 2019
Controllo dell’eliminazione graduale 1.   Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché le partite di colza importate nell’Unione da paesi terzi in cui sono stati commercializzati semi di colza geneticamente modificata ACS-BNØØ8-2 fino al 2005 siano opportunamente sottoposte a campionamento e ad esami per individuare la presenza di colza geneticamente modificata ACS-BNØØ8-2. 2.   Il metodo utilizzato per il campionamento della colza ACS-BNØØ8-2 è internazionalmente riconosciuto. I test sono effettuati in un laboratorio accreditato e conformemente al metodo di rilevamento convalidato di cui all’allegato. 3.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione, oltre alle relazioni di cui all’, paragrafo 2, relazioni annuali sulle attività di monitoraggio della presenza di colza geneticamente modificata ACS-BNØØ8-2.
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