Art. 3
In vigore dal 28 nov 2019
Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui all', lettera a), e dalla risoluzione di cui all', lettera b), nella misura in cui tali modifiche e tale risoluzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.
Storico versioni
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