Art. 1
In vigore dal 28 nov 2019
Il «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» («il sistema»), per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 14 giugno 2019, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all’articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.
Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e dell’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa.
Storico versioni
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