Art. 1
In vigore dal 28 nov 2019
1. Al direttore dell'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea sono delegati poteri di ordinatore per la convalida e l'autorizzazione del pagamento al personale e ai titolari di alte cariche delle retribuzioni nonché delle spese di missione e delle spese di viaggio autorizzate ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2019/792.
Tali pagamenti sono imputati agli articoli e alle voci seguenti della sezione II del bilancio generale dell'Unione europea intitolata "Consiglio europeo e Consiglio":
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il capitolo 10, tranne le sottovoci 1004-02 e 1004-05;
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il capitolo 11;
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la voce 1200, tranne la sottovoce 1200-36;
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l'articolo 133;
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la voce 2201.
La delega di cui al primo comma comprende anche i poteri necessari a elaborare uno stato di previsione , nonché a stabilire e ad autorizzare le entrate collegate alle spese di cui al secondo comma.
2. La delega di cui al primo comma del paragrafo 1 del presente articolo non si applica nei casi in cui il PMO rinunci, a norma dell', paragrafo 2, della decisione (UE) 2019/792, all'esercizio dei poteri ad esso delegati dal Consiglio a norma dell', paragrafo 1, di tale decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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