Art. 1
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
In vigore dal 27 nov 2019
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2020 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:
Sostanze controllate
Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono)]
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)
1 910 550,00
Gruppo III (halon)
23 800 100,00
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)
22 330 671,00
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)
2 500 000,00
Gruppo VI (bromuro di metile)
510 912,00
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)
4 852,40
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)
5 358 037,25
Gruppo IX (bromoclorometano)
324 024,00
Storico versioni
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