Art. 2

In vigore dal 25 nov 2019
Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 110a sessione del consiglio dei membri, l’Unione chiederà che l’adozione da parte del consiglio dei membri di una decisione che modifica le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
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Art. 2 Decisione (UE) 2019/1987 — Testo vigente | Portale Normativo