Art. 1

In vigore dal 25 nov 2019
La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata: 1) È inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis 1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato; b) per quanto riguarda l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), per la preparazione di modifiche dell’allegato. 2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato. 3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725. (*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»." 2) L’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
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