Art. 1
In vigore dal 25 nov 2019
La decisione (PESC) 2016/1693 è così modificata:
1)
È inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 bis
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a)
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato;
b)
per quanto riguarda l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), per la preparazione di modifiche dell’allegato.
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»."
2)
L’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2019:1944:oj#art-1