Art. 2
In vigore dal 21 nov 2019
Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’, se e per quanto coerente con l’acquis dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:2119:oj#art-2