Art. 2

In vigore dal 21 nov 2019
Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’, se e per quanto coerente con l’acquis dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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