Art. 1

In vigore dal 18 nov 2019
1.   L’elenco delle quindici persone disponibili e idonee a fungere da arbitro di cui all’articolo 85, paragrafo 1 dell’accordo, è stabilito e indicato nell’allegato della presente decisione. 2.   L’elenco degli arbitri di cui al paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni specifiche previste dall’accordo o eventualmente decise dal comitato APE.
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