Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 nov 2019
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata: 1. l’ è così modificato: (a) La lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il finanziamento dei mezzi durante il periodo di transizione di cui all’articolo 35 della decisione n. 1313/2013/UE;»; (b) sono inserite le seguenti lettere c) e d): «c) costi totali stimati per le risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei; d) costi totali stimati per le risorse di rescEU in materia di squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3. 2. È inserito il seguente articolo 1 bis: Articolo 1 bis Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: (1) “evacuazione medica con mezzi aerei (‘Medevac’)”, una capacità di risposta utilizzabile per l’evacuazione con mezzi aerei di pazienti affetti da malattie sia altamente infettive sia non infettive, ad esempio pazienti che necessitano di terapie intensive, pazienti che devono essere immobilizzati durante il trasporto in barella oppure solo leggermente feriti. (2) “EMT di tipo 3”, squadre mediche di emergenza pronte a essere mobilitate, formate da personale medico e altro personale chiave, addestrate e attrezzate per il trattamento di pazienti vittime di catastrofi, in grado di fornire assistenza ospedaliera e chirurgica complessa, comprese terapie intensive; 3. all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. rescEU è composto da: — mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, — risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei, — risorse per squadre mediche di emergenza. 2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono: (a) aeromobili per combattere gli incendi boschivi; (b) elicotteri per combattere gli incendi boschivi; (c) mezzi aerei per l’evacuazione medica di pazienti altamente infettivi; (d) mezzi aerei per l’evacuazione medica di vittime di catastrofi; (e) squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3: trattamento dei pazienti trasferiti.; 4. Sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter: Articolo 3 bis Costi totali stimati delle risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei 1.   Nel calcolo dei costi totali stimati delle risorse di rescEU per l’evacuazione medica con mezzi aerei si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE. 2.   I costi totali stimati per la categoria di cui al punto 1 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per le risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei di pazienti altamente infettivi e di vittime di catastrofi sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell’acquisto, affitto o noleggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando gli Stati membri acquistano, affittano o noleggiano risorse per rescEU, essi forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse. 3.   I costi totali stimati per le categorie di cui ai punti da 2 a 8 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE per le risorse destinate all’evacuazione medica con mezzi aerei di pazienti altamente infettivi e di vittime di catastrofi sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all’inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua. 4.   I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU. Articolo 3 ter Costi totali stimati per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3 facenti parte delle risorse di rescEU 1.   Tutte le categorie di costi di cui all’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono prese in conto per il calcolo dei costi totali stimati delle risorse delle squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti. 2.   I costi totali stimati per squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti e pertinenti alla categoria di costi di cui al punto 1 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE, sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato al momento dell’acquisto, affitto o noleggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE. Quando gli Stati membri acquistano, affittano o noleggiano risorse per rescEU, essi forniscono alla Commissione le prove documentali dei prezzi reali di mercato, oppure prove equivalenti qualora non vi siano prezzi di mercato di alcuni componenti di tali risorse. 3.   I costi totali stimati per squadre mediche di emergenza di tipo 3 - trattamento dei pazienti trasferiti e pertinenti alle categorie di costi di cui ai punti da 2 a 8 dell’allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE sono calcolati almeno una volta nel periodo di ciascun quadro finanziario pluriennale, tenendo conto delle informazioni a disposizione della Commissione, tra cui i dati relativi all’inflazione. Tali costi sono utilizzati dalla Commissione per fornire un’assistenza finanziaria annua. 4.   I costi totali stimati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati quando almeno uno Stato membro esprime interesse per l’acquisto, l’affitto o il noleggio di tale risorsa rescEU». 5. L’allegato I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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