Art. 2
In vigore dal 29 ott 2019
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Cechia, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Laboratorio europeo di biologia molecolare sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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