Art. 1

In vigore dal 24 ott 2019
La decisione (PESC) 2015/1763 è così modificata: 1) è inserito il seguente articolo: "Articolo 4 bis 1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare: a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato; b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato. 2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato. 3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725. (*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)." " 2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2020."; 3) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1788:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo