Art. 15
Piani di emergenza e misure di recupero
In vigore dal 17 ott 2019
Piani di emergenza e misure di recupero
Il servizio della Commissione, in qualità di autorità contraente, garantisce che il contratto classificato imponga al contraente di predisporre piani di emergenza (BCP) per proteggere le ICUE trattate nell’esecuzione del contratto classificato in situazioni di emergenza, e di mettere in atto misure di prevenzione e recupero nel contesto di piani di continuità operativa per ridurre al minimo l’impatto degli incidenti in relazione al trattamento e alla conservazione delle ICUE. Il contraente informa l’autorità contraente del suo BCP.
Storico versioni
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