Art. 12

Trattamento elettronico

In vigore dal 17 ott 2019
Trattamento elettronico 1.   Il trattamento e la trasmissione elettronici delle ICUE sono effettuati conformemente ai capi 5 e 6 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle relative norme di attuazione. I sistemi di comunicazione e informazione di proprietà del contraente utilizzati per trattare le ICUE per l’esecuzione del contratto (di seguito «CIS del contraente») sono soggetti all’accreditamento da parte dell’autorità di accreditamento in materia di sicurezza (SAA) responsabile. Ogni trasmissione elettronica di ICUE è protetta mediante prodotti crittografici approvati conformemente all’articolo 36, paragrafo 4, della decisione (UE, Euratom) 2015/444. Le misure TEMPEST sono attuate conformemente all’articolo 36, paragrafo 6, della medesima decisione. 2.   L’accreditamento di sicurezza del CIS del contraente che tratta ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED e di tutte le relative interconnessioni può essere delegato al responsabile della sicurezza del contraente se consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. In caso di delega, il contraente è responsabile dell’attuazione dei requisiti minimi di sicurezza descritti nella SAL per il trattamento di informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED nel suo CIS. Tuttavia, le NSA/DSA e le SAA competenti restano responsabili della protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED trattate dal contraente e conservano il diritto di ispezionare le misure di sicurezza adottate dai contraenti. Inoltre, il contraente fornisce all’autorità contraente e, se richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, alla SAA nazionale competente una dichiarazione di conformità in cui si certifica che il CIS del contraente e le relative interconnessioni sono stati accreditati per il trattamento di ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED (12).
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Trattamento elettronico (Art. 12 Decisione (UE) 2019/1963) — Testo vigente | Portale Normativo