Art. 32

Consenso dell’originatore

In vigore dal 17 ott 2019
Consenso dell’originatore Se la Commissione non è l’originatore delle informazioni classificate che si desiderano comunicare o condividere, o delle fonti che tali informazioni possono contenere, il dipartimento della Commissione che detiene tali informazioni classificate chiede anzitutto il consenso scritto dell’originatore. Se non è possibile individuare l’originatore, il dipartimento della Commissione che detiene le informazioni classificate esercita il controllo dell’originatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1961:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo