Art. 4
In vigore dal 14 ott 2019
La Commissione valuta la sicurezza e l’integrità del sistema bielorusso di rilascio dei passaporti diplomatici biometrici e delle relative specifiche tecniche, e trasmette tale valutazione al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio decide in merito alla conclusione dell’accordo.
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