Art. 3

In vigore dal 14 ott 2019
In deroga all’, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo elencati nell’allegato, o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’erogazione di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l’evacuazione dal Nicaragua.
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