Art. 3
In vigore dal 9 ott 2019
La decisione C(2004) 1493 della Commissione (22), la decisione 2005/718/CE della Commissione (23), la decisione 2006/514/CE, la decisione 2009/18/CE della Commissione (24), la decisione 2011/496/UE, la decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione (25), la decisione di esecuzione 2013/390/UE, la decisione di esecuzione 2014/357/UE, la decisione di esecuzione 2014/358/UE della Commissione (26), la decisione dei esecuzione 2014/359/UE, la decisione di esecuzione 2014/531/UE della Commissione (27), la decisione di esecuzione 2014/875/UE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/681, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione (28) e la decisione di esecuzione (UE) 2017/1014 della Commissione (29) sono abrogate.
Storico versioni
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