Art. 1

In vigore dal 7 ott 2019
I regimi di aiuto istituiti ai sensi della decisione ministeriale n. 36579/B.1666/27.8.2007 (con successive modifiche) sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie concessi dalla Repubblica ellenica costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali regimi di aiuto di Stato sono stati attuati illegalmente dalla Repubblica ellenica, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e sono incompatibili con il mercato interno. La presente decisione si applica solo alle attività legate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ossia i prodotti elencati nell’allegato I TFUE a eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e al settore forestale, secondo quanto definito da Eurostat. Lascia pertanto impregiudicati i possibili aiuti concessi ad altri settori dell’economia conformemente ai regimi di aiuto in questione.
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