Art. 1

In vigore dal 24 set 2019
In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Portogallo è autorizzato a indicare il soggetto passivo destinatario delle cessioni di sughero, legno, pigne e pinoli non sgusciati quale responsabile del pagamento dell'IVA se questi ha sede, stabile organizzazione o residenza abituale in Portogallo e svolge operazioni per le quali ha diritto a una deduzione integrale o parziale dell'IVA a monte.
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