Art. 1
In vigore dal 23 set 2019
Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all’allegato utilizzando lo specifico formato elettronico che sarà predisposto a tal fine.
Le informazioni di cui all’allegato sono dapprima trasmesse per l’anno di riferimento 2019, salvo indicazione contraria in tale allegato.
Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell’anno di riferimento successivo.
Le informazioni tematiche di cui alle sezioni da 5 a 10 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.
Storico versioni
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