Art. 1
In vigore dal 20 set 2019
L'elenco di esperti che possono fungere da membri del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 13.15 dell'accordo, stabilito nell'allegato della decisione n. 2/2012, è sostituito dall'elenco di esperti stabilito nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
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