Art. 1

Ambito delle deroghe

In vigore dal 4 set 2019
Ambito delle deroghe 1.   In deroga all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'anno di domanda 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo possono decidere che i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione. 2.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2019 il Belgio, la Spagna, la Francia, la Lituania, la Polonia e il Portogallo possono decidere che i terreni lasciati a riposo sono considerati aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la raccolta a fini di produzione. 3.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2019 il Belgio, la Francia, la Lituania e la Polonia possono decidere, ai fini della qualifica di aree di interesse ecologico in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1307/2013, che: a) le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono essere costituite senza seminare un miscuglio di specie vegetali, a condizione che le colture seminate siano erba o altre piante erbacee da foraggio; b) le superfici con colture intercalari o manto vegetale possono comprendere le superfici di norma investite a colture invernali seminate in autunno a fini di raccolta o di pascolo. 4.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, per l'anno di domanda 2019 la Francia, la Lituania e la Polonia possono abbreviare il periodo minimo obbligatorio durante il quale, conformemente a tale disposizione, le superfici devono essere occupate da colture intercalari o dal manto vegetale, purché successivamente venga seminata una coltura invernale.
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Ambito delle deroghe (Art. 1 Decisione (UE) 2019/1389) — Testo vigente | Portale Normativo