Art. 6
Monitoraggio dell'accessibilità dei set di dati territoriali mediante i servizi di consultazione e i servizi per lo scaricamento
In vigore dal 19 ago 2019
Monitoraggio dell'accessibilità dei set di dati territoriali mediante i servizi di consultazione e i servizi per lo scaricamento
Per misurare la percentuale di set di dati territoriali accessibili mediante i servizi di consultazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/2/CE e mediante i servizi di scaricamento di cui alla lettera c) dello stesso articolo, sono utilizzati i seguenti indicatori:
a)
il numero di set di dati territoriali per i quali esiste sia il servizio di consultazione che quello per lo scaricamento moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali rappresentato dall'indicatore DSi1.1 («NSi2»);
b)
il numero di set di dati territoriali per i quali esiste il servizio di consultazione moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali rappresentato dall'indicatore DSi1.1 («NSi2.1»);
c)
il numero di set di dati territoriali per i quali esiste il servizio per lo scaricamento moltiplicato per cento e diviso per il numero di set di dati territoriali rappresentato dall'indicatore DSi1.1 («NSi2.2»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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