Art. 2

Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e comunicazione

In vigore dal 19 ago 2019
Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e comunicazione 1.   Gli indicatori di cui agli articoli da 3 a 7 sono calcolati utilizzando i metadati dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali pubblicati dagli Stati membri mediante i servizi di ricerca di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/2/CE. 2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE tutti i risultati del monitoraggio su Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.
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