Art. 1

In vigore dal 19 ago 2019
Gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione o il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di suini domestici, artiodattili di allevamento (suini) o suini selvatici provenienti dalla Repubblica di Serbia, a condizione che: a) tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «C» o «B» quali definiti nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE; e b) gli Stati membri assicurino che solo le partite di tali prodotti conformi ai requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria: i) di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE siano importate nell'Unione; ii) di cui all'allegato IV della suddetta decisione siano introdotte nell'Unione e destinate a un paese terzo immediatamente dopo il transito o dopo il deposito, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (6), e non siano destinate all'importazione nell'Unione; e c) il certificato pertinente accompagni tali partite, attesti la conformità al trattamento specifico richiesto di cui alla lettera a) e sia debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.
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