Art. 1

Modifiche

In vigore dal 9 ago 2019
Modifiche La decisione BCE/2014/16 è modificata come segue: 1. l'articolo 3 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione amministrativa è composta da cinque membri, sostituiti da due supplenti nei casi indicati ai paragrafi 3 e 4.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Un supplente sostituisce temporaneamente un membro della Commissione amministrativa in caso di incapacità temporanea. Nel contesto di una determinata richiesta di riesame, un supplente sostituisce temporaneamente un membro della Commissione amministrativa nei seguenti casi: a) in tutte le situazioni che possano dare luogo a questioni di conflitto di interesse come definite all'articolo 11.1 del Codice di condotta per le alte cariche della BCE (*1);. b) Il membro non sia disponibile per giustificati motivi. (*1)   GU C 89 dell'8.3.2019, pag. 2.»;" c) sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti: «4.   Un supplente sostituisce in modo permanente un membro della Commissione amministrativa in caso di incapacità permanente, morte, dimissioni o revoca dell'incarico. In tal caso, cessa di essere un supplente e viene designato dal Consiglio direttivo come membro della Commissione amministrativa. Al suo posto è nominato un supplente, con le modalità previste dalla procedura stabilita all'articolo 4. 5.   I supplenti partecipano a pieno titolo al procedimento di riesame, temporaneamente quando sostituiscono i membri della Commissione amministrativa, ovvero in qualità di osservatori.»; 2. all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il mandato dei membri della Commissione amministrativa e dei due supplenti è di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Nel caso in cui un supplente sostituisca permanentemente un membro della Commissione amministrativa alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 4, tale sostituzione non è considerata una nuova nomina o un rinnovo e il suo mandato si considera iniziato alla data della nomina a supplente.»; 3. all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L'istanza di riesame indica chiaramente il recapito completo del richiedente per consentire al segretario di inviare comunicazioni al richiedente o al suo rappresentante, secondo i casi. Il segretario dà prontamente conferma della ricezione al richiedente precisando se l'istanza di riesame è completa.»; 4. all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione amministrativa esprime un parere in merito al riesame entro un termine adeguato all'urgenza della questione e non oltre due mesi dalla data di ricezione dell'istanza completa di riesame, contenente tutta la documentazione necessaria da presentare in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, di cui sia stata confermata la ricezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5.»; 5. all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Un nuovo progetto di decisione del Consiglio di vigilanza che sostituisca la decisione iniziale con una di contenuto identico ovvero che abroghi o modifichi la decisione iniziale è presentato al Consiglio direttivo entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del parere della Commissione amministrativa.»; 6. l'articolo 21 è modificato come segue: a) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il Consiglio direttivo decide sulla ripartizione dei costi in conformità alla procedura stabilita all'articolo 13 octies.2 del regolamento interno della Banca centrale europea, sulla base della metodologia per la ripartizione dei costi stabilita nell'allegato alla presente decisione.»; 7. il testo di cui all'allegato della presente decisione è inserito come allegato della decisione BCE/2014/16.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:1378:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche (Art. 1 Decisione (UE) 2019/27) — Testo vigente | Portale Normativo