Art. 1
In vigore dal 2 ago 2019
La remunerazione corrisposta dalle autorità pubbliche della Repubblica italiana a Poste Italiane ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della convenzione nel periodo 2005-2007 non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1968:oj#art-1