Art. 1
In vigore dal 2 ago 2019
La decisione 2006/771/CE è così modificata:
1)
all' i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1
«apparecchiature a corto raggio», apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;»;
«2
«su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;».
2)
L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2019:1345:oj#art-1