Art. 3

Decisioni delegate sulla revoca

In vigore dal 31 lug 2019
Decisioni delegate sulla revoca 1.   Le decisioni delegate ai sensi degli della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) relative a soggetti vigilati significativi come definiti all', punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Segretariato del Consiglio di vigilanza, o in caso di loro indisponibilità dal Capo della Divisione autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi delle unità operative: (a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale I; (b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Vigilanza microprudenziale II. 2.   Le decisioni delegate ai sensi degli della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) relative a soggetti vigilati meno significativi come definiti all', punto 7, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Vigilanza microprudenziale III.
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