Art. 4
Criteri per le decisioni di smobilitazione e disimpegno
In vigore dal 31 lug 2019
Criteri per le decisioni di smobilitazione e disimpegno
1. Le risorse di rescEU sono smobilitate nei seguenti casi:
a)
dopo aver ricevuto una notifica di pre-chiusura nel sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS); o
b)
quando è adottata una decisione di disimpegno conformemente al paragrafo 2.
2. La Commissione adotta, mediante l'ERCC, la decisione di disimpegnare una risorsa di rescEU quando vi è una maggiore necessità operativa della risorsa altrove o quando la necessità sul terreno non ne giustifica più l'uso. La decisione è adottata in stretto coordinamento con lo Stato membro che ospita la risorsa di rescEU e lo Stato membro o gli Stati membri che chiedono assistenza nonché con eventuali paesi terzi o organizzazioni internazionali.
3. Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione considera, tra l'altro, i criteri elencati all', paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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