Art. 4

Criteri per le decisioni di smobilitazione e disimpegno

In vigore dal 31 lug 2019
Criteri per le decisioni di smobilitazione e disimpegno 1.   Le risorse di rescEU sono smobilitate nei seguenti casi: a) dopo aver ricevuto una notifica di pre-chiusura nel sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS); o b) quando è adottata una decisione di disimpegno conformemente al paragrafo 2. 2.   La Commissione adotta, mediante l'ERCC, la decisione di disimpegnare una risorsa di rescEU quando vi è una maggiore necessità operativa della risorsa altrove o quando la necessità sul terreno non ne giustifica più l'uso. La decisione è adottata in stretto coordinamento con lo Stato membro che ospita la risorsa di rescEU e lo Stato membro o gli Stati membri che chiedono assistenza nonché con eventuali paesi terzi o organizzazioni internazionali. 3.   Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione considera, tra l'altro, i criteri elencati all', paragrafi 2 e 3.
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