Art. 1
In vigore dal 31 lug 2019
All'articolo 4, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2016/2382 è aggiunto il punto seguente:
«j)
sostiene il comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi e il gruppo di formazione civile dell'UE amministrando e gestendo le spese di viaggio e soggiorno relative alle attività dei coordinatori civili della formazione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2019:1297:oj#art-1